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Descrizione Generale
Con il regolamento (CE) n. 715/2007 del 20 giugno 2007 l'Unione europea rafforza i valori limite delle emissioni inquinanti applicabili ai veicoli stradali leggeri, in particolare per quanto riguarda le emissioni di particolato e di ossidi di azoto. Al fine di limitare l'inquinamento causato dai veicoli stradali, il regolamento introduce nuovi requisiti comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e alle loro parti di ricambio specifiche (norme Euro 5 ed Euro 6).
Il regolamento si applica ai veicoli con una massa di riferimento non superiore ai 2610 kg. Sono compresi, tra l'altro, le automobili private, i furgoni e i veicoli commerciali destinati al trasporto di passeggeri o di merci o ad alcuni usi speciali (ambulanza, ad esempio), dotati o di motori ad accensione comandata (motori a benzina, a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto -
Al fine di limitare quanto più possibile l'impatto negativo dei veicoli stradali sull'ambiente e la salute, il regolamento copre un'ampia gamma di emissioni inquinanti: monossido di carbonio (CO), idrocarburi non metanici e idrocarburi totali, ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). Sono comprese le emissioni dallo scarico, le emissioni per evaporazione e del basamento motore.
L'allegato I del regolamento fissa i limiti di emissione per ogni categoria di emissioni inquinanti e per i diversi tipi di veicoli citati in precedenza. Le nuove norme Euro 5 e Euro 6 tendono a limitare le emissioni di particolato e di ossidi di azoto NOx ed in modo considerevole soprattutto per le motorizzazioni diesel: ciò sta a significare che per avere una riduzione dell’80% per le emissioni di particolato tutte le diesel Euro 5 dovranno essere dotate di filtro antiparticolato.
Norma Euro 5
Le emissioni prodotte da veicoli diesel della categoria M (autovetture):
monossido di carbonio: 500 mg/km;
particolato: 5 mg/km (ossia una riduzione dell'80% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
ossidi di azoto (NOx): 180 mg/km (ossia una riduzione del 20% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto: 230 mg/km.
Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL sempre della categoria M (autovetture):
monossido di carbonio: 1 000 mg/km;
idrocarburi non metanici: 68 mg/km;
idrocarburi totali: 100 mg/km;
ossidi di azoto (NOx): 60 mg/km (ossia una riduzione del 25% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
particolato (unicamente per i veicoli a benzina a iniezione diretta che funzionano a miscela magra): 5 mg/km (limite non previsto dalla norma Euro 4).
Per quanto riguarda i furgoni e altri veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto merci della categoria N1, il regolamento prevede tre classi di limiti di emissione, in funzione della massa di riferimento del veicolo: inferiore a 1305 kg, tra 1305 kg e 1760 kg, superiore a 1760 kg. I limiti applicabili a quest'ultima classe sono validi anche per i veicoli destinati al trasporto merci della categoria N2.
Norme Euro 6
Con l'entrata in vigore della norma Euro 6 le emissioni di ossidi di azoto prodotte da veicoli a motore diesel dovranno essere ridotte in misura considerevole. Ad esempio, le emissioni prodotte dalle automobili e da altri veicoli destinati al trasporto non potranno superare il limite massimo di 80 mg/km (ossia una riduzione supplementare di più del 50% rispetto alla norma Euro 5). Le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto prodotte da veicoli diesel verranno anch'esse ridotte e non potranno superare un certo limite: ad esempio, per le automobili e altri veicoli destinati al trasporto il limite è fissato a 170 mg/km.
Applicazione delle Norme
A decorrere dell'entrata in vigore delle norme Euro 5 ed Euro 6, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli che non rispettano i limiti di emissione prescritti. Una proroga di un anno è prevista per i veicoli destinati al trasporto merci e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche (categoria N1, classi II e III, e categoria N2). Il calendario è il seguente:
la norma Euro 5 sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli;
la norma Euro 6 sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2014 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° settembre 2015 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli.
Oltre al rispetto dei predetti limiti di emissione, i costruttori devono garantire la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per una distanza di 160 000 km. Inoltre, la conformità in condizioni d'uso va verificata per 5 anni o 100 000 km.